Il “nuovo” pignoramento degli autoveicoli: chiariti dal Viminale i termini dell’intervento degli “organi di polizia”.

Il “nuovo” pignoramento degli autoveicoli: chiariti dal Viminale i termini dell’intervento degli “organi di polizia”.
12 Settembre 2016: Il “nuovo” pignoramento degli autoveicoli: chiariti dal Viminale i termini dell’intervento degli “organi di polizia”. 12 Settembre 2016

La legge 10.11.2014 n. 162 ha introdotto nel nostro codice di procedura civile l’art. 521 bis, che detta una norma speciale in tema di ‘pignoramento degli autoveicoli’, formulato nei seguenti termini:“Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri…”.Il legislatore ha quindi previsto il coinvolgimento degli ‘organi di polizia’ (non solo di quella stradale) nell’esecuzione del provvedimento di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In caso di mancata consegna del veicolo da parte del debitore all’I.V.G. entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento, i predetti ‘organi di polizia’ debbono infatti procedere al fermo del veicolo (che devono ‘consegnare’ all’I.V.G), al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà e d’uso. Tuttavia, fino ad oggi non era chiaro se gli ‘organi di polizia’ dovessero limitarsi ad eseguire il pignoramento solo a fronte di un ‘accertamento’ della circolazione del veicolo pignorato, durante lo svolgimento della propria normale attività, oppure se dovessero anche attivarsi per la sua ricerca, recandosi ad esempio presso l’abitazione del debitore o sul luogo di lavoro. La questione è stata risolta dal Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4, la quale sostanzialmente stabilisce che “il fermo del veicolo ed il ritiro dei documenti dovrà essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione dello stesso”. Il fondamento di tale limitazione risulta oscuro, perché la nuova disposizione del codice di rito non la prevede affatto, sembrando invece abbastanza evidente che il legislatore abbia previsto una ‘collaborazione necessaria’ degli ‘organi di polizia’ all’esecuzione forzata promossa col pignoramento degli autoveicoli. Nell’”economia” del nuovo processo esecutivo questa risulta indispensabile proprio ai fini di perfezionare gli effetti del pignoramento, garantendo la consegna del veicolo pignorato nei casi in cui il debitore non vi provveda spontaneamente. Il risultato pratico è che, seguendo la linea scelta dal Viminale, l’intervento degli “organi di polizia” risulta  solo ‘residuale ed eventuale’, con notevole pregiudizio per le ragioni del creditore ai fini del buon esito dell’esecuzione forzata…..

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